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D.M. 01/02/20065. Entro lo stesso termine indicato al comma 4, le banche concessionarie comunicano alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., per le domande definite con esito positivo, i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari per l'assunzione delle conseguenti delibere del finanziamento agevolato. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento della predetta documentazione, dà comunicazione al Ministero delle attività produttive dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato. Dette delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione di cui al precedente comma 1, lettera e) e sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 6. Le risultanze istruttorie sono acquisite dal Ministero delle attività produttive come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni tecniche, economiche e di mercato. La banca ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove il Ministero dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella risoluzione della convenzione. 7. Il Ministero delle attività produttive, sulla base delle risultanze istruttorie e dei valori degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12, forma per ciascun settore, entro trenta giorni dal termine finale di invio delle risultanze medesime, le seguenti graduatorie e le pubblica a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro per i settori «industria» e «turismo», e fino a 20 milioni di euro per il settore «commercio». Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese b) una graduatoria speciale per ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un'area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori «industria » e «turismo», e fino a 20 milioni di euro per il settore «commercio »; una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese. Ai fini della formazione delle graduatorie speciali ciascuna regione può individuare più di un settore di attività o più aree territoriali ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali, per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui alla lettera a) c) due graduatorie multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e l'altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e relative ai soli settori «industria» e «turismo». 8. Per il computo dei termini di cui ai commi 4, 5 e 7, relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie, non si considera il mese di agosto. 9. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 7, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori a) rapporto tra la misura massima del contributo in conto capitale stabilita nell'allegato n. 3 al presente decreto e la misura richiesta b) rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle spese ammissibili c) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali, limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al comma 7, lettere a) e b). 10. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le regioni, può stabilire specifiche priorità settoriali e/o territoriali da applicare alle graduatorie multiregionali di cui al comma 7, lettera c), determinando il punteggio specifico da assegnare ai programmi rispondenti alle priorità medesime. Le priorità sono definite con riferimento a settori di attività ritenuti strategici per lo sviluppo e a specifiche aree territoriali, queste ultime individuate anche sulla base delle intese istituzionali di programma sottoscritte presso la Presidenza del Consiglio con la partecipazione del Ministero delle attività produttive. 11. Ai fini di quanto disposto dal comma 9, si precisa quanto segue a) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta dell'impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste all'art. 2, comma 1 e fermo restando che l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili b) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera b), gli investimenti innovativi riguardano: b.1) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati; b.2) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie; b.3) acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio dell'attività oggetto del programma; b.4) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di ricerca e sviluppo aziendali; b.5) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie c) con riferimento all'indicatore di cui alla lettera c), ai fini della formazione delle graduatorie ordinarie di cui al comma 7, lettera a), le priorità regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia autonoma in relazione alle aree del proprio territorio, alle attività e alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni, al fine di adeguare gli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie speciali di cui al comma 7, lettera b), le priorità regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività, rispettivamente alle specifiche attività ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento. Dette priorità sono indicate attraverso l'assegnazione a ciascuna combinazione dei suddetti elementi di un punteggio compreso tra 0 e 30 per le graduatorie regionali ordinarie ovvero tra 0 e 20 per quelle speciali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, formulano le proprie proposte, sia per le graduatorie ordinarie che per quelle speciali, indicando, in relazione a queste ultime anche la quota di risorse ad esse destinata ed individuano i limiti minimi di investimento ai sensi dell'art. 3, comma 4. Nel caso in cui i limiti minimi di investimento non vengano indicati, si considera confermato il limite minimo di 1 milione di euro. In relazione alle attività del «settore turismo», ciascuna regione, nell'ambito della formulazione delle predette proposte, indica anche le eventuali ulteriori attività ammissibili, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b), purchè individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Qualora una regione non modifichi, entro il predetto termine, le proposte formulate per l'anno precedente, le stesse si intendono confermate anche per i bandi dell'anno successivo. Il Ministro delle attività produttive, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate, oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno. 12. Il valore di ciascuno degli indicatori è incrementato delle misure percentuali di seguito indicate, tra loro cumulabili a) 1,5% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentano un valore medio delle spese di ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice civile, pari almeno al 3% del fatturato; l'incremento degli indicatori è dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di ricerca e sviluppo è pari almeno al 2% del fatturato b) 1% per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, presentano un incremento della quota di fatturato derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50% c) 0,5% per i programmi proposti dalle imprese che, alla data di presentazione della domanda abbiano già aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS d) 0,5% per i programmi proposti dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, realizzate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi a piccole e medie imprese che, alla data della fusione, operino da almeno tre anni e che presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica e delle immobilizzazioni pari, entrambi, ad almeno il 15% della somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla fusione. Le operazioni di fusione devono inoltre riferirsi a piccole e medie imprese operanti in settori di attività riconducibili alla medesima divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a valle. Ai fini di cui sopra, il predetto collegamento economico sussiste allorquando ciascuna delle imprese interessate dall'operazione di fusione ha fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio precedente la data in cui l'operazione di fusione è ultimata. Alla data di presentazione della domanda le predette operazioni di fusione devono risultare già perfezionate e) 0,25% per i programmi proposti dalle imprese nelle cui unità produttive, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, siano stati realizzati stages della durata minima di tre mesi, finalizzati all'inserimento di laureati, sulla base di accordi con università o centri di ricerca pubblici e privati |
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